Art. 1.
(Anno finanziario).

      1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al budget. Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa e, in allegato, presentano una riclassificazione dei conti secondo il criterio della contabilità analitica.
      2. L'unità temporale della gestione di cui al comma 1 è l'anno finanziario, che comincia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.